A seguito dellâentrata in vigore del Regolamento regionale di attuazione in data 20.3.2010, (DGRT 205/2010) è divenuta operativa la LRT 09.03.2006, n° 8 recante "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio".
La nuova normativa opera una distinzione delle piscine nelle seguenti categorie:
a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:
1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività , palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
3) impianti finalizzati al gioco acquatico.
b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.
NUOVI IMPIANTI
Per le piscine pubbliche, per le piscine private aperte al pubblico e per gli impianti finalizzati al gioco acquatico di cui alla Legge articolo 3 , comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) di nuova realizzazione, il titolare della piscina è tenuto a presentare la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto al comune in cui ha sede l'impianto tramite il SUAP competente.
Per le piscine private ad uso collettivo di cui alla Legge articolo 3 , comma 1, lettera a),numero 2) di nuova realizzazione, il titolare deve presentare al comune ove ha sede l'impianto una dichiarazione di inizio di attività (DIA) tramite il SUAP competente, corredata dai documenti che attestano il rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale.
IMPIANTI ESISTENTI
Piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della legge.
Requisiti strutturali
Devono adeguarsi alle disposizioni della legge e del regolamento regionale entro il 20.03.2011, quindi occorre effettuare entro tale data una verifica dei requisiti della propria piscina in relazione a quanto prescritto dal regolamento, definire gli interventi necessari di adeguamento e realizzarli.
Adempimento (art. 19 della legge) sono tenute a comunicare entro il 20.03.2011 al comune l'avvenuto adeguamento alle disposizioni della legge e del regolamento regionale; qualora gli adeguamenti prevedano interventi di particolare complessità , il comune può concedere una proroga di un ulteriore anno.
Nel caso di impossibilità tecnica di adeguamento alle norme previste dalla presente legge e dal regolamento regionale, allo scopo di mantenere comunque un congruo livello di attività negli impianti esistenti, è prevista una deroga definitiva ai seguenti requisiti:
a) articolo 5 comma 4;
b) articolo 6;
c) articolo 8 commi 1 e 2;
d) articolo 11 comma 1;
e) articolo 16 commi 3 e 5.
Per le piscine in cui le vasche siano approvvigionate ai sensi dellâarticolo 46, comma 1 (acqua di mare), è inoltre prevista una deroga definitiva anche ai seguenti requisiti:
a) articolo 25;
b) articolo 26 commi 1 e 2.
La deroga è concessa dal comune, previa acquisizione del parere dellâazienda USL.
Documentazione
Devono essere dotate entro il 20.03.2011 dei documenti previsti dallâart. 49 del regolamento (documento di valutazione di rischio, documento con i requisiti tecnico funzionali,registro degli interventi di manutenzione, registro dei controlli in vasca e regolamento della piscina); si precisa che non sono concedibili deroghe o proroghe alla predisposizione di tale documentazione.
Acqua di approvvigionamento
Per le piscine non approvvigionate dal pubblico acquedotto deve essere effettuata unâanalisi chimica dellâacqua di approvvigionamento dalla quale si possa rilevare la conformità alle concentrazioni dei parametri previsti dallâallegato D del regolamento.
Adempimento (art. 37 del regolamento) qualora non fossero conformi occorre chiedere prontamente una deroga alla azienda USL.
Dotazione del personale
Devono essere dotate, a seconda della classificazione della piscina, entro il 20.03.2011 del personale come previsto dagli articoli 47 e 48 del regolamento per numero e per titoli.
Adempimento (art. 52 del regolamento) per coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento già svolgono le funzioni di cui allâart. 47, comma 1, lett. a) responsabile della piscina e
lett. c) addetto agli impianti tecnologici, sono tenuti a presentare al comune competente, tramite il SUAP, entro il 20.03.2011, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività e ne specificano il periodo di inizio. Detti soggetti effettuano percorsi formativi di durata inferiore rispetto ai corsi di formazione di cui allâarticolo 47 comma 6, secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta regionale di
cui allâarticolo 47 comma 7. Si precisa che non sono concedibili deroghe o proroghe a tale requisito.
Tutta la modulistica relativa ai suddetti adempimenti è pubblicata sul sito:
www.cm-amiata.siena.it â www.comunedimontalcino.it
LâUfficio Tecnico Comunale âSettore edilizia,urbanistica e ambiente
Estensione: 243.62 Kmq Densità per Kmq: 21,0 (dati Istat 2001)
CAP: 53024 Prefisso Telefonico: 0577
Codice Istat: 052014 Codice Catastale: F402
Numero Famiglie: 2.289 Numero Abitazioni: 2.827
Denominazione Abitanti: montalcinesi
Città nella provincia di Siena
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